PDF Stampa E-mail

Regolamento per il funzionamento dell’Associazione “Volontà Solidale”


TITOLO I - Finalità

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto  dell’Associazione “Volontà Solidale”.

 

TITOLO II - Soci

Articolo 2 - Ammissione nuovi soci  (art. 3 dello statuto)

L’organizzazione che chiede l’ammissione all’Associazione VOLONTÀ SOLIDALE deve inoltrare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al Comitato Direttivo dell’Associazione VOLONTÀ SOLIDALE, nella quale dichiara di accettare lo Statuto. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo o dell’accordo degli aderenti;

b) Relazione sull’attività dell’organizzazione negli ultimi due anni, o dalla data di costituzione, se più recente e scheda di presentazione dell’organizzazione;

c) Delibera dell’organismo statutariamente competente in cui viene presa la decisione di aderire all’Associazione VOLONTÀ SOLIDALE e designazione del proprio rappresentante nell’Assemblea.

Su tale domanda il Comitato Direttivo deve esprimere un parere, di norma entro novanta giorni.

Il Comitato stesso, al fine di acquisire ulteriori elementi, può richiedere incontri conoscitivi con i responsabili dell’organizzazione, delegando, all’uopo, il Presidente o persona da questi delegata.

Articolo 3 – Quota associativa (art. 3 ultimo comma e art. 6 nono comma lett. e dello statuto)

La quota associativa ha un valore simbolico e la sua entità non deve rappresentare un impedimento alla adesione. Essa viene stabilita annualmente dal Comitato Direttivo e deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce.

Trascorsi trenta giorni dal termine indicato, il Presidente invita, a mezzo raccomandata, le associazioni inadempienti ad ottemperare al pagamento entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, il Comitato Direttivo dichiara morosa l’organizzazione inadempiente e ne propone la decadenza da socio.

La decadenza o la dimissione da socio non dà diritto alla restituzione di alcun versamento effettuato a favore dell’Associazione VOLONTA’ SOLIDALE – CSV.

Articolo 4 - Doveri dei soci  (art.4 dello statuto)

Fatti salvi i doveri dei soci previsti nello statuto, le organizzazioni aderenti all’Associazione VOLONTÀ SOLIDALE devono:

a) partecipare di norma alle iniziative organizzate dall’Associazione VOLONTÀ SOLIDALE, o da essa patrocinate;

b) fornire, su richiesta motivata, le informazioni inerenti la propria attività;

c) comunicare l’ avvenuta variazione del nominativo del legale rappresentante e della sede legale.

Articolo 5 - Decadenza da socio su provvedimento Assembleare (art 3 quarto comma e art. 5 ottavo comma lett. i dello statuto)

La decadenza viene dichiarata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, nei confronti di quell’organizzazione socia che, benché invitata a mezzo raccomandata dal Presidente, non ottemperi, entro il tempo prefissato nella raccomandata ed indicato dal Comitato, a quanto previsto negli artt. 3 ultimo comma dello Statuto e 3 del presente Regolamento o compia atti o tenga comportamenti tali da non consentire la sua permanenza nell’associazione.

Contro il provvedimento di decadenza assunto ai sensi di questo articolo del regolamento è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata.

 

TITOLO III - Organi

Articolo 6 - Convocazione e svolgimento dell’Assemblea (art. 5 dello statuto)

La convocazione dell’Assemblea avviene a mezzo di posta prioritaria indicante anche l’ordine del giorno. Per la sola assemblea deputata all’approvazione del bilancio la convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata. La lettera di convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Nella convocazione deve essere indicato l’Ordine del giorno, prevedendo che, almeno sette giorni prima, la documentazione relativa ai punti da trattare oltre al verbale della seduta precedente, sia disponibile presso la sede o consultabile sul sito internet (area riservata).

E’ escluso dal diritto di voto in assemblea il socio che sia stato dichiarato moroso secondo quanto previsto al precedente articolo 3, a meno che non adempia al pagamento prima dell’inizio dei lavori.

Prima dell’insediamento dell’Assemblea, gli uffici di Direzione del CSV provvedono a verificare la legittimazione dei soci a partecipare all’Assemblea e comunicano tempestivamente al Presidente il raggiungimento del quorum costitutivo.

Validamente insediata l’Assemblea, il Presidente nomina il segretario verbalizzante e, di seguito, nomina la Commissione elettorale, costituita da tre soci e coadiuvata da un componente scelto fra i collaboratori tecnici del CSV, esclusivamente con compiti di segretario verbalizzante e con la responsabilità di predisporre tutto quanto occorre per l’espletamento dell’attività della Commissione stessa.

I componenti della Commissione elettorale sono ineleggibili alle cariche sociali. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente.

In caso di votazione a scrutinio palese la Commissione elettorale conteggia i voti espressi dai soci per alzata di mano.

In caso di votazione a scrutinio segreto, cioè di voto alle persone, la Commissione Elettorale provvede alle operazioni di raccolta delle candidature, di raccolta dei voti e di scrutinio degli stessi.

Prima di procedere alla elezione del Comitato direttivo, l’Assemblea stabilisce, su proposta del Presidente e con votazione palese, il numero di componenti di tale organo per il triennio successivo. Il rivestire cariche politiche istituzionali è incompatibile con la presenza negli organismi istituzionali del CSV.

Le candidature per il ruolo di Presidente e per quello di componente di organo collegiale devono essere presentate personalmente dagli interessati o dai delegati in caso di legittimo impedimento alla Commissione Elettorale in carica, entro un’ora dalla sua costituzione.

Le candidature a Presidente dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di un numero di aventi diritto al voto pari ad almeno un quinto delle associazioni socie. Gli aventi diritto possono sottoscrivere una sola candidatura a Presidente.

Tutte le candidature a componente di organo collegiale sono automaticamente accolte, senza firme di sottoscrizione, purché giunte nei termini fissati, e vanno a costituire un’unica lista elettorale per ciascun organo da eleggere.

Il Presidente della Commissione elettorale provvede a fissare l’orario di inizio e fine delle votazioni e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

L’elenco dei candidati al ruolo di Presidente e la lista dei candidati per ciascun organo collegiale devono essere resi noti all’Assemblea da parte del Presidente della Commissione elettorale, sia verbalmente che mediante affissione di elenchi scritti in posti ben visibili ed accessibili a tutti, con l’indicazione, per il Comitato Direttivo, dell’area territoriale di riferimento di ciascun candidato.

Le schede elettorali saranno predisposte a cura della Commissione elettorale, distintamente per ciascun organo da eleggere, e conterranno i nominativi di tutti i candidati. Dette schede sono controfirmate da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

Nelle elezioni per il rinnovo del Presidente dell’Associazione, ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto di preferenza, mediante una “X” in corrispondenza del nome prescelto.

Nelle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali, ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti non superiore ad un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato all’unità superiore. Il voto viene espresso mediante una “X” in corrispondenza dei nominativi prescelti.

Nel caso in cui il numero di candidati coincida con il numero di componenti da eleggere, l’Assemblea, su proposta del Presidente, può procedere ad una votazione per acclamazione.

Risulteranno eletti alle cariche sociali coloro che totalizzeranno il maggior numero di preferenze.

Per la composizione del Comitato direttivo, invece, vengono definite cinque aree territoriali, che coincidono con le aree di pertinenza delle Aziende sanitarie, salvo che per quella dell’AS n° 4 che viene suddivisa, a sua volta, in due aree, ricomprendenti l’una i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero e l’altra tutti i restanti comuni, a cui si aggiunge il comune di San Giovanni in Fiore. A ciascuna area viene riservata una quota del 15% arrotondato al numero inferiore dei componenti del Comitato Direttivo, e risulteranno eletti i candidati che all’interno di ogni area totalizzeranno il maggior numero di preferenze. L’area di appartenenza dei candidati viene individuata con riferimento al luogo della sede legale dell’organizzazione socia della quale questi fanno parte.

La composizione del Comitato Direttivo sarà completata dai candidati che totalizzeranno il maggior numero di preferenze, a prescindere dall’area di appartenenza, e dal Presidente eletto.

Al termine delle operazioni di scrutinio, gli eletti sono proclamati dal Presidente della Commissione elettorale.

Delle riunioni di Assemblea deve essere redatto verbale, a cura del segretario dell’Assemblea, da trascrivere nell’apposito libro.

Articolo 7 - Comitato Direttivo (art. 6 dello statuto)

La convocazione del Comitato Direttivo avviene di norma a mezzo fax o posta elettronica con conferma di lettura da inviarsi otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione deve essere indicato anche l’Ordine del giorno, prevedendo che, almeno tre giorni prima, la documentazione relativa ai punti da trattare oltre al verbale della seduta precedente, sia disponibile presso la sede o consultabile sul sito internet (area riservata).

Il Comitato direttivo può costituire gruppi di lavoro, permanenti o specifici ed affidare responsabilità ai suoi membri per il perseguimento di specifici obiettivi.

Salvo diversa indicazione del Comitato, il Direttore del Centro di Servizio  è il segretario del Comitato.

Delle riunioni del Comitato deve essere redatto verbale trascritto nell’apposito libro.

In caso di tre assenze continuative ingiustificate si decade da componente del Comitato Direttivo. Dell’avvenuta decadenza il Presidente dà comunicazione all’interessato con lettera raccomandata A/R spedita entro sette giorni dalla delibera di decadenza. Avverso tale delibera è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro sessanta giorni dalla notifica. Avverso la decisione dei garanti è ammesso il ricorso all’Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di decadenza o dimissioni, il Comitato sostituirà il membro mancante con il primo dei non eletti. In assenza di tale possibilità, si eleggerà il componente mancante nella prima assemblea utile.

La dimissione della maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo fa considerare decaduto il Comitato stesso e deve essere convocata una Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Comitato Direttivo.

Articolo 8 – Giunta Esecutiva (art. 7 dello Statuto)

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente del CSV, con le stesse modalità del Comitato Direttivo. Nei casi di urgenza può avvenire anche via telefono o a mezzo telegramma o fax o posta elettronica con conferma di lettura o fonogramma purché inviata almeno ventiquattro ore prima dell’orario fissato per la convocazione.

In caso di tre assenze continuative ingiustificate si decade da componente della Giunta Esecutiva. Dell’avvenuta decadenza il Presidente dà comunicazione all’interessato con lettera raccomandata A/R spedita entro sette giorni dalla delibera di decadenza. Avverso tale delibera è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro sessanta giorni dalla notifica. Avverso la decisione dei garanti è ammesso il ricorso all’Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di decadenza o dimissioni, il Comitato sostituirà il membro mancante con il primo dei non eletti. In assenza di tale possibilità, si eleggerà il componente mancante nella prima assemblea.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Alle sue riunioni partecipa, di norma e a titolo consultivo, con funzioni di segretario, il Direttore del Centro di Servizio.

La Giunta Esecutiva, quando lo ritiene opportuno, può convocare alle proprie riunioni i componenti del Comitato Direttivo a cui sono state affidate specifiche responsabilità.

Articolo 9 – Presidente (art. 8 dello Statuto)

Il Presidente può costituire un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i due vicepresidenti, per essere coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 10 - Ricorso al Collegio dei Garanti (art. 9 dello Statuto)

Il ricorso al Collegio dei Garanti deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Collegio dei Garanti, che deve pronunciarsi entro 90 giorni a maggioranza assoluta.